La Camerata dei Poeti
fondata nel 1930
fondata nel 1930
S T A T U T O
Denominazione – Sede - Durata
Art. 1 E’ costituita l’associazione culturale denominata “La Camerata dei Poeti di Firenze – Fondata nel 1930” (di seguito denominata “Sodalizio”)
Art. 2 Il Sodalizio, non avente – al momento – una sede propria, elegge come domicilio la residenza del/della Presidente o, su delibera del Consiglio Direttivo, di un altro membro della Presidenza (Vice-Presidenti, Segretario e Tesoriere)
Art. 3 La durata del Sodalizio è illimitata
Principi
Art. 4 Il Sodalizio si atterrà ai seguenti principi:
· assenza di fine di lucro, di guadagno e di finalità politiche
· democraticità della struttura organizzativa
· elettività e gratuità delle cariche associative
Il Sodalizio, pur essendo costituito come “associazione di fatto fra persone”, potrà adottare, su delibera del Consiglio Direttivo, le procedure per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale, nonché l’iscrizione in appositi registri nazionali, regionali o territoriali previsti dalle leggi nazionali o regionali.
Scopi e finalità del Sodalizio
Art. 5 Il Sodalizio si propone di:
promuovere, sviluppare e perseguire finalità culturali inerenti l’editoria, il campo artistico e letterario, con particolare cura ed attenzione alla “POESIA”
A tal fine il Sodalizio potrà:
· divulgare attraverso conferenze, tavole rotonde, convegni, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, seminari, festival, rassegne e spettacoli in genere i temi derivanti dalle finalità culturali di cui al paragrafo precedente; anche con le nuove tecnologie di rete e digitali
· valorizzare ogni iniziativa o risorsa per possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale
· pubblicare riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico
· svolgere attività di consulenza e collaborazione con Enti, biblioteche, associazioni, privati ed altri soggetti che intendano sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale
Soci
Art. 5 Possono far parte del Sodalizio in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, senza alcuna distinzione di genere, etnia, credo religioso, opinione politica.
Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti nazionali e locali, istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo
I Soci possono essere:
Soci Ordinari: coloro, che elencati nel paragrafo precedente, condividendo gli scopi del Sodalizio, s’impegnano nella sua attività ed al suo sviluppo, anche con il contribuito annuo stabilito dal Consiglio Direttivo, ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall’appartenenza al Sodalizio
Soci Onorari: coloro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore del Sodalizio
Soci Sostenitori: coloro che contribuiscono agli scopi del Sodalizio in modo gratuito o mediante conferimento in denaro, in natura o in servizi
Art. 6 I Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni emanati dagli organi del Sodalizio
I Soci hanno facoltà di elettorato attivo e passivo e diritto di iniziativa, sotto forma di proposta, da trasmettere al/alla Presidente, che dovrà inserirla nell’o.d.g. della prima riunione utile del Consiglio di Presidenza e/o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze
Art. 7 La qualità di Socio si perde per:
· decesso
· mancato pagamento della quota annuale, mediante decisione del Consiglio Direttivo
· dimissioni
· espulsione, mediante delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, per atti compiuti in contrasto al presente Statuto o per gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo
Risorse economiche
Art. 8 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali il Sodalizio è rivolto e per sopperire alle spese di funzionamento sono costituite da:
· le quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo
· le erogazioni liberali dei Soci e da persone terze
· i contributi di Stato, Regione, Enti locali, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, Società pubbliche e private a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati per i fini statutari
· le entrate da prestazioni di servizi ai Soci ed a terzi
· altre entrate compatibili con le finalità sociali
Esercizio sociale
Art. 9 L’esercizio sociale del Sodalizio è distinto in:
· anno culturale, dal il 1 Settembre di ogni anno e al 30 Giugno dell’anno successivo
· anno amministrativo/fiscale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno
Organi del Sodalizio
Art. 10 Sono Organi del Sodalizio:
· l’Assemblea dei Soci
· il Consiglio Direttivo
· la Presidenza
· il Consiglio dei Garanti
Tutte le cariche elettive sono gratuite e durano in carica per 4 (quattro anni) eccetto le cariche onorarie e il Consiglio dei Garanti, che rimangano in carica a vita, fino a dimissioni o revoca.
Tutte le altre cariche decadono anticipatamente ai 4 (quattro anni) in caso di dimissioni del/della Presidente
E’ ammesso il solo rimborso delle spese autorizzate e documentate.
Assemblea dei Soci
Art. 11 L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione del Sodalizio.
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito:
a) di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo del Sodalizio
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modifiche dello Statuto del Sodalizio;
b) deliberare sullo scioglimento del Sodalizio;
Art. 12 L’Assemblea è convocata dal/dalla Presidente, almeno una volta l’anno per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell’attività e per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione del Sodalizio, contenente anche gli indirizzi economici e finanziari.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga ritenuto opportuno da parte del/della Presidente del Sodalizio, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o richiesto da almeno un terzo dei soci.
Le convocazioni devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno dieci giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione.
La convocazione può essere effettuata con avviso scritto per lettera, per fax, per posta elettronica, a mezzo social network, od altro mezzo indicato dal Socio all’atto dell’iscrizione.
Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 48 ore a mezzo telegramma, telefono o sms.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Art. 13 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.
Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.
Ogni socio ha diritto ad un voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Sodalizio.
L’Assemblea dei soci è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli iscritti ed aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento del Sodalizio occorre il parere favorevole del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.
I verbali delle Assemblee sono redatti e trascritti sul registro dei verbali delle Assemblee a cura del/della Segretario/a del Sodalizio e sottoscritto dal/dalla Presidente.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori.
Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del/dalla Presidente all’atto della convocazione o in seguito all’accoglimento della richiesta della seduta segreta.
Consiglio Direttivo
Art. 14 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci e composto da tutti i componenti della Presidenza e da 9 Soci.
Art.15 Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presiedente, od altro/a componente la Presidenza se delegato/a allo scopo od in caso di grave impedimento del/della Presidente, almeno una volta l’anno e delibera su tutti gli atti della gestione associativa.
Presidenza
Art. 16 La Presidenza è costituita da:
· il/la Presidente
· i/le Vicepresidenti
· il/la Segretario/a
· il/la Tesoriere/a
Il/la Presidente
Art. 17 Il/la Presidente è eletto/a dal Consiglio Direttivo; nella stessa riunione e con le stesse modalità si elegge/ono il/i/la/le Vicepresidenti, di cui uno/a assume funzioni vicarie.
Il/la Presidente ha la rappresentanza legale del Sodalizio nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci.
Il/la Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria del Sodalizio e gli potranno essere delegati eventuali poteri di straordinaria amministrazione che l’Assemblea dei Soci e/o il Consiglio Direttivo ritengano di delegargli/le.
In particolare compete al Presidente:
1. predisporre le linee generali del programma da proporre all’Assemblea, sia delle attività annuali che di quelle a medio termine del Sodalizio;
2. eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;
3. stipulare i contratti e le convenzioni;
4. ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi del Sodalizio e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;
5. redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività del Sodalizio nel rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea;
6. vigilare sulle strutture e sui servizi del Sodalizio;
7. determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per il Sodalizio e gli associati;
8. emanare i regolamenti interni degli organi e strutture del Sodalizio. Il/la Presidente, inoltre, individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed eventuali compensi.
I/le Vicepresidenti
Art. 18 Sono eletti/e, su proposta del/della Presidente, dal Consiglio Direttivo
Possono assolvere tutti i compiti loro delegati dal/dalla Presidente
Il/la Segretario/a
Art. 19 E’ eletto/a dal Consiglio Direttivo, su proposta del/della Presidente.
E’ incaricato/a della tenuta dell’archivio e di tutta la documentazione del Sodalizio (ivi compresa quella di legge in caso di registrazione del Sodalizio)
Redige i verbali delle:
· tornate culturali ordinarie e straordinarie
· riunioni di tutti gli Organi statutari del Sodalizio
· altre riunioni ufficiali e/o informali cui partecipino componenti della Presidenza e/o altri Soci/e allo scopo delegati/e
Il/la Tesoriere/a
Art. 20 E’ eletto/a dal Consiglio Direttivo, su proposta del/della Presidente.
E’ incaricato/a della gestione contabile, amministrativa e di cassa del Sodalizio e della tenuta dei registri relativi.
Firma, congiuntamente al/alla Presidente o altro/a componente della Presidenza delegato/a, tutti i mandati di pagamento (assegni, bonifici, ecc.) e d’incasso.
Per la gestione fiscale può avvalersi di consulenze esterne.
Consiglio dei Garanti
Art. 21 E’ composto da:
· Presidenti e Vice-Presidenti emeriti/e: coloro che hanno ricoperto un similare incarico
· Presidenti e Vice-Presidenti onorari/ie: su proposta del/della Presidente ed approvazione del Consiglio Direttivo, coloro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore del Sodalizio, ma non facciano più parte della Presidenza
· Consiglieri/e onorari/ie: coloro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore del Sodalizio, ma non facciano più parte del Consiglio Direttivo
Scioglimento dell’Associazione
Art. 22 Per deliberare da parte dell’Assemblea straordinaria dei Soci lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci presenti in assemblea.
La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione dell’eventuale patrimonio residuo, a favore di associazioni aventi finalità di pubblica utilità o similari a quelli dell’associazione disciolta.
E’ esclusa ogni possibilità di devoluzione ai Soci o ad altri enti no-profit
Norme finali e transitorie
Art. 23 Il presente Statuto sostituisce tutti gli atti precedenti (Statuto, Regolamenti e Disposizioni della Presidenza).
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
Denominazione – Sede - Durata
Art. 1 E’ costituita l’associazione culturale denominata “La Camerata dei Poeti di Firenze – Fondata nel 1930” (di seguito denominata “Sodalizio”)
Art. 2 Il Sodalizio, non avente – al momento – una sede propria, elegge come domicilio la residenza del/della Presidente o, su delibera del Consiglio Direttivo, di un altro membro della Presidenza (Vice-Presidenti, Segretario e Tesoriere)
Art. 3 La durata del Sodalizio è illimitata
Principi
Art. 4 Il Sodalizio si atterrà ai seguenti principi:
· assenza di fine di lucro, di guadagno e di finalità politiche
· democraticità della struttura organizzativa
· elettività e gratuità delle cariche associative
Il Sodalizio, pur essendo costituito come “associazione di fatto fra persone”, potrà adottare, su delibera del Consiglio Direttivo, le procedure per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale, nonché l’iscrizione in appositi registri nazionali, regionali o territoriali previsti dalle leggi nazionali o regionali.
Scopi e finalità del Sodalizio
Art. 5 Il Sodalizio si propone di:
promuovere, sviluppare e perseguire finalità culturali inerenti l’editoria, il campo artistico e letterario, con particolare cura ed attenzione alla “POESIA”
A tal fine il Sodalizio potrà:
· divulgare attraverso conferenze, tavole rotonde, convegni, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, seminari, festival, rassegne e spettacoli in genere i temi derivanti dalle finalità culturali di cui al paragrafo precedente; anche con le nuove tecnologie di rete e digitali
· valorizzare ogni iniziativa o risorsa per possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale
· pubblicare riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico
· svolgere attività di consulenza e collaborazione con Enti, biblioteche, associazioni, privati ed altri soggetti che intendano sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale
Soci
Art. 5 Possono far parte del Sodalizio in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, senza alcuna distinzione di genere, etnia, credo religioso, opinione politica.
Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti nazionali e locali, istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo
I Soci possono essere:
Soci Ordinari: coloro, che elencati nel paragrafo precedente, condividendo gli scopi del Sodalizio, s’impegnano nella sua attività ed al suo sviluppo, anche con il contribuito annuo stabilito dal Consiglio Direttivo, ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall’appartenenza al Sodalizio
Soci Onorari: coloro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore del Sodalizio
Soci Sostenitori: coloro che contribuiscono agli scopi del Sodalizio in modo gratuito o mediante conferimento in denaro, in natura o in servizi
Art. 6 I Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni emanati dagli organi del Sodalizio
I Soci hanno facoltà di elettorato attivo e passivo e diritto di iniziativa, sotto forma di proposta, da trasmettere al/alla Presidente, che dovrà inserirla nell’o.d.g. della prima riunione utile del Consiglio di Presidenza e/o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze
Art. 7 La qualità di Socio si perde per:
· decesso
· mancato pagamento della quota annuale, mediante decisione del Consiglio Direttivo
· dimissioni
· espulsione, mediante delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, per atti compiuti in contrasto al presente Statuto o per gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo
Risorse economiche
Art. 8 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali il Sodalizio è rivolto e per sopperire alle spese di funzionamento sono costituite da:
· le quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo
· le erogazioni liberali dei Soci e da persone terze
· i contributi di Stato, Regione, Enti locali, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, Società pubbliche e private a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati per i fini statutari
· le entrate da prestazioni di servizi ai Soci ed a terzi
· altre entrate compatibili con le finalità sociali
Esercizio sociale
Art. 9 L’esercizio sociale del Sodalizio è distinto in:
· anno culturale, dal il 1 Settembre di ogni anno e al 30 Giugno dell’anno successivo
· anno amministrativo/fiscale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno
Organi del Sodalizio
Art. 10 Sono Organi del Sodalizio:
· l’Assemblea dei Soci
· il Consiglio Direttivo
· la Presidenza
· il Consiglio dei Garanti
Tutte le cariche elettive sono gratuite e durano in carica per 4 (quattro anni) eccetto le cariche onorarie e il Consiglio dei Garanti, che rimangano in carica a vita, fino a dimissioni o revoca.
Tutte le altre cariche decadono anticipatamente ai 4 (quattro anni) in caso di dimissioni del/della Presidente
E’ ammesso il solo rimborso delle spese autorizzate e documentate.
Assemblea dei Soci
Art. 11 L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione del Sodalizio.
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito:
a) di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo del Sodalizio
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modifiche dello Statuto del Sodalizio;
b) deliberare sullo scioglimento del Sodalizio;
Art. 12 L’Assemblea è convocata dal/dalla Presidente, almeno una volta l’anno per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell’attività e per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione del Sodalizio, contenente anche gli indirizzi economici e finanziari.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga ritenuto opportuno da parte del/della Presidente del Sodalizio, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o richiesto da almeno un terzo dei soci.
Le convocazioni devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno dieci giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione.
La convocazione può essere effettuata con avviso scritto per lettera, per fax, per posta elettronica, a mezzo social network, od altro mezzo indicato dal Socio all’atto dell’iscrizione.
Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 48 ore a mezzo telegramma, telefono o sms.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Art. 13 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.
Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.
Ogni socio ha diritto ad un voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Sodalizio.
L’Assemblea dei soci è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli iscritti ed aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento del Sodalizio occorre il parere favorevole del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.
I verbali delle Assemblee sono redatti e trascritti sul registro dei verbali delle Assemblee a cura del/della Segretario/a del Sodalizio e sottoscritto dal/dalla Presidente.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori.
Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del/dalla Presidente all’atto della convocazione o in seguito all’accoglimento della richiesta della seduta segreta.
Consiglio Direttivo
Art. 14 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci e composto da tutti i componenti della Presidenza e da 9 Soci.
Art.15 Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presiedente, od altro/a componente la Presidenza se delegato/a allo scopo od in caso di grave impedimento del/della Presidente, almeno una volta l’anno e delibera su tutti gli atti della gestione associativa.
Presidenza
Art. 16 La Presidenza è costituita da:
· il/la Presidente
· i/le Vicepresidenti
· il/la Segretario/a
· il/la Tesoriere/a
Il/la Presidente
Art. 17 Il/la Presidente è eletto/a dal Consiglio Direttivo; nella stessa riunione e con le stesse modalità si elegge/ono il/i/la/le Vicepresidenti, di cui uno/a assume funzioni vicarie.
Il/la Presidente ha la rappresentanza legale del Sodalizio nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci.
Il/la Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria del Sodalizio e gli potranno essere delegati eventuali poteri di straordinaria amministrazione che l’Assemblea dei Soci e/o il Consiglio Direttivo ritengano di delegargli/le.
In particolare compete al Presidente:
1. predisporre le linee generali del programma da proporre all’Assemblea, sia delle attività annuali che di quelle a medio termine del Sodalizio;
2. eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;
3. stipulare i contratti e le convenzioni;
4. ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi del Sodalizio e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;
5. redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività del Sodalizio nel rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea;
6. vigilare sulle strutture e sui servizi del Sodalizio;
7. determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per il Sodalizio e gli associati;
8. emanare i regolamenti interni degli organi e strutture del Sodalizio. Il/la Presidente, inoltre, individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed eventuali compensi.
I/le Vicepresidenti
Art. 18 Sono eletti/e, su proposta del/della Presidente, dal Consiglio Direttivo
Possono assolvere tutti i compiti loro delegati dal/dalla Presidente
Il/la Segretario/a
Art. 19 E’ eletto/a dal Consiglio Direttivo, su proposta del/della Presidente.
E’ incaricato/a della tenuta dell’archivio e di tutta la documentazione del Sodalizio (ivi compresa quella di legge in caso di registrazione del Sodalizio)
Redige i verbali delle:
· tornate culturali ordinarie e straordinarie
· riunioni di tutti gli Organi statutari del Sodalizio
· altre riunioni ufficiali e/o informali cui partecipino componenti della Presidenza e/o altri Soci/e allo scopo delegati/e
Il/la Tesoriere/a
Art. 20 E’ eletto/a dal Consiglio Direttivo, su proposta del/della Presidente.
E’ incaricato/a della gestione contabile, amministrativa e di cassa del Sodalizio e della tenuta dei registri relativi.
Firma, congiuntamente al/alla Presidente o altro/a componente della Presidenza delegato/a, tutti i mandati di pagamento (assegni, bonifici, ecc.) e d’incasso.
Per la gestione fiscale può avvalersi di consulenze esterne.
Consiglio dei Garanti
Art. 21 E’ composto da:
· Presidenti e Vice-Presidenti emeriti/e: coloro che hanno ricoperto un similare incarico
· Presidenti e Vice-Presidenti onorari/ie: su proposta del/della Presidente ed approvazione del Consiglio Direttivo, coloro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore del Sodalizio, ma non facciano più parte della Presidenza
· Consiglieri/e onorari/ie: coloro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore del Sodalizio, ma non facciano più parte del Consiglio Direttivo
Scioglimento dell’Associazione
Art. 22 Per deliberare da parte dell’Assemblea straordinaria dei Soci lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci presenti in assemblea.
La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione dell’eventuale patrimonio residuo, a favore di associazioni aventi finalità di pubblica utilità o similari a quelli dell’associazione disciolta.
E’ esclusa ogni possibilità di devoluzione ai Soci o ad altri enti no-profit
Norme finali e transitorie
Art. 23 Il presente Statuto sostituisce tutti gli atti precedenti (Statuto, Regolamenti e Disposizioni della Presidenza).
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.